Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, articolo 171.
[2]Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvedera' la giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
