Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 169, 2ª parte, e 174.

[2]Il prefetto per l'esercizio delle facolta' di cui agli articoli precedenti puo' ordinare, a spese del comune, le indagini che credera' necessarie.

[3]Il prefetto, o sottoprefetto, potra' verificare la regolarita' del servizio degli uffici comunali.

[4]In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potra' inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art193 · fonte del testo

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