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[1]Testo unico, art. 164.
[2]La deliberazione diventa esecutiva se e' rimandata col visto del prefetto, o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non e' pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine e' di un mese per i bilanci e i conti consuntivi.
[3]Sono pero' immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi e' evidente pericolo o danno nel ritardarne la esecuzione.
[4]Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalita' di cui all'art. 189.
[5]L'annullamento non potra' essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 188.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
