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[1]Regio decreto suddetto, art. 29.
[2]Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio sara' inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.
[3]La prelevazione di somme da questo fondo e la loro inscrizione alle varie categorie del bilancio sara' fatta con deliberazione della giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del consiglio per l'approvazione.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
