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[1]Regio decreto 6 luglio 1890, art. 13.
[2]Quando un contratto, pel quale sia stato sentito il consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, e' necessario l'avviso dello stesso consiglio.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
