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[1]Regio decreto 6 luglio 1890, art. 12.
[2]Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del consiglio di prefettura, sorge la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere lo ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 169, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al consiglio di prefettura per il suo parere.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
