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[1]Regio decreto 6 luglio 1890, art. 10.
[2]Saranno comunicati al consiglio di prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le lire 8,000.
[3]Il consiglio di prefettura dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
