Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 187 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.
Testo unicotolto: ,art 157, e regio decreto 6 luglio 1890, art. 8.
tolto: Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali:
tolto: 1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;
tolto: 2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le lire 100 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;
tolto: 3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che uniti a quelli del nuovo contratto eccedano i limiti qui determinati.
tolto: Il prefetto pero' potra' permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.aggiunto: -art. 166 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art166 · fonte del testo
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