Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 142, e legge 4 luglio 1874, n. 2011, art. 1 e 4, legge 11 aprile 1886, n. 3791, art. 2.

[2]I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengano tali, devono essere ridotti a coltura e, in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvedera' la giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del comune.

[3]Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art160 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari