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[1]Testo unico, art. 134.
[2]Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti e centro gli errori contenuti in essi, e' ammesso il ricorso alla giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
