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[1]Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 127.
[3]chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;
[4]il ministro di un culto;
[5]colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;
[6]chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;
[7]chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
