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[1]Testo unico, art. 120.
[2]La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilita'.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
