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[1]Testo unico, art. 117.
[2]Appartiene alla giunta:
[3]1. di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;
[4]2. di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;
[5]3. di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
[6]4. di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti, resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal consiglio;
[7]5. di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali si generali che speciali;
[8]6. di formare il progetto del bilancio;
[9]7. di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;
[10]8. di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;
[11]9. di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
[12]10. di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
[13]11. di promuovere le azioni possessorie.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
