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[1]Testo unico, art. 119.
[2]La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.
[3]Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la meta' dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
