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[1]Testo unico, art. 114.
[2]Ciascun contribuente puo', a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.
[3]La giunta prima di concedere l'autorizzazione sentira' il consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinera' al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.
[4]Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potra' nominare una commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
