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[1]Testo unico, art. 113.
[2]Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.
[3]Ciascun contribuente nel comune potra' aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
