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[1]Testo unico, art. 16.
[2]I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.
[3]In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potra' farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando cosi' richiedano le circostanze speciali.
[4]Ai comuni murati potra' essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
