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[1]Testo unico, art. 98.
[2]Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500. Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito colla detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1,000.
[4]Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena e' elevata al doppio.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
