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[1]Testo unico, art. 97.
[2]Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza e' punito con ammenda estendibile a lire 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
[3]Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a lire 200, e' punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
