Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 96.
[2]Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale con la dispersione delle schede o con altri mezzi ugualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto, e' punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2,000.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
