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[1]Il Ministero, riconosciuta la legalita' della domanda e dei certificati annessi, ordinera' che presso la Tesoreria provinciale sia depositata la cauzione di tre tremila di rendita in titoli dello Stato, se la patente e' domandata per una regione, la cui popolazione non superi i sette milioni di abitanti: di lire quattromila di rendita, se la patente e' domandata per una parte dello Stato, la cui popolazione non ecceda i dieci milioni di abitanti: di lire cinquemila di rendita, se la patente e' domandata per operare in tutto il Regno.
[2]Sulla presentazione della ricevuta del Tesoriere provinciale, sara' rilasciata la patente.
[3]Le patenti gia' rilasciate saranno valide, ancorche' la cauzione sia inferiore alla cifra sovraindicata, finche' la gente non incorra in alcuna condanna o ammenda.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892
