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[1]Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potra' essere corrisposta all'Avvocatura a carico dell'erario, la meta' degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.
[2]Le norme per la concessione e le modalita' della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 24 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
