Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potra' essere corrisposta all'Avvocatura a carico dell'erario, la meta' degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

[2]Le norme per la concessione e le modalita' della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 24 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;679~art6 · fonte del testo

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