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[1]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo ha facolta' di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell' avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltreche' dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei conti, non corrispondano per qualsiasi motivo alle esigenze dell'ufficio.
[2]La Commissione sara' nominata con decreto Reale proposto dal ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
[3]Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e che contino meno di 25 anni di servizio, ma piu' di 20, in luogo della indennita' che potesse loro spettare, sara' liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.
[4]A tutti indistintamente oltre le indennita' che potranno liquidare a norma di legge sara' accordata, come ulteriore indennita', la somma equivalente allo stipendio di un anno.
Testo in vigore dal 24 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
