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La Cassa degli invalidi della marina mercantile avra' una gestione propria, distinta da quella dello Stato, il quale, a riguardo dei servizi affidati alla Cassa, non incorrera' in alcuna responsabilita' fuori che per quelle che sono determinate dalla presente legge, per quanto riguarda le sovvenzioni assegnate dalla legge stessa a favore dell'Istituto e per il contributo relativo agli inscritti marittimi in servizio presso il corpo Reale equipaggi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
