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[1]Di concerto fra il ministro della marina, di agricoltura, industria o commercio e del tesoro, dovra' essere predisposto tutto quanto riguarda il funzionamento tecnico della Cassa, nello svolgimento della sua azione.
[2]Dovranno essere presentati all'approvazione dei tre ministri il bilancio annuale od il bilancio tecnico della Cassa.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
