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[1]Per il periodo fra la data dell'entrata in vigore della legge ed il 1° gennaio 1914, il ministro della marina ha facolta' di destinare commissari presso le Casse degli invalidi, ai quali sono conferite tutte le attribuzioni assegnate ai Consigli elettivi delle medesime dalla legge del 28 luglio 1861, n. 360.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia rimandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - LEONARDI - CATTOLICA TEDESCO - NITTI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
