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[1]Il personale che si trova addetto all'amministrazione e ai servizi delle Casse e del Fondo invalidi della marina mercantile al 22 aprile 1913, purche' sia riconosciuto idoneo, sara' conservato in servizio nelle attuali sedi, con gli stipendi o le indennita' a ciascuno attribuiti alla data suindicata e con tutti i diritti acquisiti a seconda del regolamento in vigore.

[2]Esso sara' ammesso alla liquidazione della pensione con le norme stabilite per ogni Cassa, in conformita' dell'art. 60 del regolamento generale per l'Amministrazione ed il servizio delle Casse degli invalidi, approvato con il R. decreto 8 novembre 1868, n. 4701, dal proprio regolamento speciale, in vigore alla data predetta.

[3]Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti provvedimenti speciali di favore per il collocamento a riposo degli impiegati attuali delle Casse, avuto riguardo all'eta' ed all'anzianita' di essi.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art61 · fonte del testo

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