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Sono attribuzioni del Comitato:
- a)liquidare le pensioni ed i sussidi continuativi in base alle norme fissate dalla presente legge e concedere i sussidi annuali nei limiti dell'art. 59 ed in base alle norme del regolamento;
- b)provvedere a tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione che il Consiglio non abbia a se' riservati.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
