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[1]Oltre ai contributi di cui all'art. 28 gli equipaggi e gli armatori dovranno versare alla Cassa a partire dal 1° gennaio 1914 per ogni mese di navigazione un contributo complementare nella misura seguente:
[2]A carico A carico del dell'inscritto proprietario - armatore -
[3]Capitani di lungo corso e macchinisti in 1°..... L. 0,80 2,50
[4]Capitani di gran cabotaggio e macchisti in 2°..... » 0,60 1,75
[5]Padroni e marinai autoriz- zati........... » 0,50 1,15
[6]Ufficiali di bordo... » 0,50 0,65
[7]Sottufficiali di bordo. » 0,50 0,60
[8]Marinai......... » 0,50 0,50
[9]Mozzi.......... » 0,30 0,30
[10]L'ammontare del contributo complementare verra' erogato ogni anno in sussidi alle persone che godono pensioni o sussidi continuativi al 1° gennaio 1914 o vengono a goderne durante il periodo transitorio previsto degli articoli 56 e 57.
[11]I sussidi di cui sopra sono riservati alle persone le quali nei modi e nelle forme determinate dal regolamento siano riconosciute in condizione di maggior bisogno.
[12]In nessun caso si potra' accordare un sussidio di tale misura che insieme con la pensione o col sussidio continuativo possa superare la pensione od il sussidio continuativo stabiliti rispettivamente dalle tabelle I e II.
[13]Le norme per la erogazione dei sussidi annuali di cui sopra saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
