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[1]Gli individui della gente di mare attualmente inscritti al Fondo invalidi di Venezia acquisteranno il diritto alle pensioni ed ai sussidi continuativi nella misura stabilita nelle tabelle I e II, purche' abbiano compiuto rispettivamente almeno 20 e 10 anni di navigazione dal 1° gennaio 1914, e si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 35 e 39.

[2]Avranno diritto in ogni caso al conseguimento della pensione gli individui della gente di mare, quando abbiano compiuto 60 anni di eta' e 25 di navigazione la pensione sara' eguale ai due terzi o ai tre quinti di quella segnata dalla tabella I, secondo che la navigazione compiuta dopo il 1° gennaio 1914 sia superiore o inferiore a 10 anni.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 1 gennaio 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art57 · fonte del testo

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