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[1]Per gli individui della gente di mare inscritti nelle matricole delle circoscrizioni delle Casse di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona al 1° gennaio 1914, la pensione ed il sussidio continuativo saranno liquidati in base allo statuto della Cassa alla quale appartenevano, tenuto conto degli anni di navigazione. La pensione ed il sussidio saranno pero' aumentati per ogni anno intero di navigazione compiuto dopo il 1° gennaio 1914, di una quota annua di: 8 lire per i marinai;
[2]9 lire per gli ufficiali e sottufficiali di bordo;
[3]10 lire per i marinai autorizzati e padroni;
[4]15 lire per i capitani di gran cabotaggio e macchinisti in secondo;
[5]20 lire per i capitani di lungo corso e macchinisti in primo.
[6]Gli inscritti nelle matricole della circoscrizione della Cassa di Napoli potranno liquidare la pensione a 60 anni di eta' anche se non abbiano 25 anni di navigazione, purche' ne abbiano almeno 20, dei quali non meno di dieci siano stati compiuti dopo il 1° gennaio 1914. In questo caso la pensione sara' quella della tabella I.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
