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Nel caso di condanna penale inflitta all'inscritto dai tribunali nazionali, nello Stato e nelle colonie:
- a)se si tratti di condanna temporanea, la pensione od il sussidio continuativo sara' corrisposta alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine, l'inscritto rientrera' nei suoi diritti;
- b)se si tratti di condanna all'ergastolo, scritto perde il diritto alla pensione o al sussidio continuativo e la moglie e i figli saranno considerati come vedova od orfani in base alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
