Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nel caso di condanna penale inflitta all'inscritto dai tribunali nazionali, nello Stato e nelle colonie:

  • a)se si tratti di condanna temporanea, la pensione od il sussidio continuativo sara' corrisposta alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine, l'inscritto rientrera' nei suoi diritti;
  • b)se si tratti di condanna all'ergastolo, scritto perde il diritto alla pensione o al sussidio continuativo e la moglie e i figli saranno considerati come vedova od orfani in base alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art55 · fonte del testo

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