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Le persone di gente di mare straniere che siano arruolate ai sensi di legge fra gli equipaggi delle navi mercantili nazionali potranno essere ammesse a conseguire pensioni o sussidi continuativi e straordinari a carico della Cassa degli invalidi, qualora sulla base di convenzioni internazionali ispirate al criterio della reciprocita', sia riconosciuto lo stesso diritto alle persone della gente di mare nazionale arruolate fra gli equipaggi di navi mercantili straniere.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
