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Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato e anche dei Comuni, tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto, a favore degli individui della gente di mare o dei loro aventi diritto.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
