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Le pensioni ed i sussidi continuativi e straordinari ed i soccorsi accordati dalla Cassa degli invalidi non sono cedibili: sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggetti a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
