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[1]Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano piu' notizie di un inscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso individuo gia' avente diritto a pensione, potranno conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora pero' dalla competente autorita' sia stato redatto l'atto previsto dall'art. 396 del Codice civile.
[2]Le stesse disposizioni si applicano a riguardo dell'inscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato fra l'equipaggio di nave straniera e del quale manchino notizie, purche' dalla competente autorita' sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.
[3]Qualora l'inscritto ritorni nello Stato o in qualunque modo dia notizie di se' o si abbiano di lui notizie, egli rientrera' noi suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla famiglia.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
