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Qualora l'inscritto non avente diritto a pensione, ma con 10 anni almeno di navigazione, muoia senza lasciare vedova o questa sia legalmente separata per sua colpa, il sussidio puo' essere concesso collettivamente ai figli minorenni, nella misura prevista dalla tabella III, con la stessa regola della corrispondenza al grado gia' occupato dall'inscritto defunto.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
