Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Qualora l'inscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni, sino alla maggiore eta', una pensione eguale alla meta' di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all'iscritto accresciuta di tanti decimi quanti sono gli orfani meno uno.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art46 · fonte del testo

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