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Qualora l'inscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni, sino alla maggiore eta', una pensione eguale alla meta' di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all'iscritto accresciuta di tanti decimi quanti sono gli orfani meno uno.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
