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[1]Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che, alla morte dell'iscritto, si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno due anni di matrimonio, a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio, nel qual caso si fa astrazione dal termine dei due anni.

[2]Perde il diritto alla pensione la vedova che sia passata a seconde nozze.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art45 · fonte del testo

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