Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che, alla morte dell'iscritto, si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno due anni di matrimonio, a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio, nel qual caso si fa astrazione dal termine dei due anni.
[2]Perde il diritto alla pensione la vedova che sia passata a seconde nozze.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
