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La vedova dell'inscritto, il quale muoia dopo compiuti almeno 10 anni di navigazione effettiva, senza che abbia tramandato diritto a pensione a termine dell'articolo precedente, ha diritto di ottenere, quando si trovi in condizioni bisognose, un sussidio per una volta tanto in corrispondenza al grado gia' occupato dall'inscritto, nella misura stabilita dalla tabella III annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
