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L'individuo che, mentre faceva parte dell'equipaggio di una nave mercantile, abbia perduto il proprio corredo per causa di naufragio o di altro sinistro sofferto dalla nave, e non abbia i mezzi di rinnovarlo, puo' ottenere un soccorso per una volta tanto, entro i limiti stabiliti dalla tabella IV e della somma annualmente assegnata a ciascuna sede per l'erogazione di sussidi straordinari e di soccorsi.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art41 · fonte del testo

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