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[1]Non puo' fruire del diritto al sussidio previsto dall'articolo precedente l'individuo che sia rimasto inabile all'esercizio della navigazione per causa di ferimento od infermita' dipendenti da fatti che costituiscono violazione di disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda le leggi sulla pesca.

[2]Nel caso previsto dal precedente capoverso, la moglie e i figli minorenni della persona che abbia riportato ferita o contratto infermita' per una delle cause suaccennate, avranno diritto, fino a quando viva il marito o padre, al sussidio che ad esso sarebbe spettato.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art40 · fonte del testo

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