Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In caso d'inabilita' assoluta ad ulteriore navigazione, l'inscritto della gente di mare, che abbia una navigazione effettiva di almeno dieci anni, avra' diritto ad un sussidio continuativo, conforme alla tabella II annessa alla presente legge.
[2]Il sussidio cessa nel caso in cui il marinaio riprenda a navigare e potra' essere sostituto con la pensione, quando concorrano le condizioni per ottenerla, stabilite all'art. 35.
[3]Se l'inscritto riconosciuto assolutamente inabile non ha compiuto dieci anni di navigazione, ma ne ha compiuti almeno cinque e versa in condizioni bisognose, puo' essergli concesso dalla sede nella cui circoscrizione e' stato immatricolato, e nei limiti dei fondi disponibili a termini dell'art. 12, un sussidio straordinario per una volta tanto, nella misura stabilita dalla tabella III annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
