Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In conformita' dell'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 745, la meta' del tempo trascorso in servizio dagli inscritti della leva di mare nel corpo Reale equipaggi, durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sara' valutato dall'amministrazione della Cassa degli invalidi della marina mercantile, come navigazione eseguita con contribuzione alla Cassa alla quale il Ministero della marina sul proprio bilancio consolidato, dovra' corrispondere l'ammontare del contributo posto a carico dell'armatore, senza ritenuta sulla paga degli inscritti summenzionati.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
