Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

In conformita' dell'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 745, la meta' del tempo trascorso in servizio dagli inscritti della leva di mare nel corpo Reale equipaggi, durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sara' valutato dall'amministrazione della Cassa degli invalidi della marina mercantile, come navigazione eseguita con contribuzione alla Cassa alla quale il Ministero della marina sul proprio bilancio consolidato, dovra' corrispondere l'ammontare del contributo posto a carico dell'armatore, senza ritenuta sulla paga degli inscritti summenzionati.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art38 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari