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[1]Il pensionato dalla Cassa degli invalidi potra' esercitare la navigazione continuando a fruire della pensione senza che questa possa essergli ulteriormente aumentata.
[2]Si applicano anche per l'imbarco dei pensionati le disposizioni degli articoli 28 e 59 tanto per il contributo a carico dell'armatore, quanto per quello a carico della persona arruolata.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
