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[1]Nel caso di passaggio di un ufficiale della marina sovvenzionata alla marina libera, si trasferisce alla Cassa degli invalidi la parte della riserva, da calcolarsi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, che e' necessaria per il riconoscimento della navigazione acquistata sotto le aziende sovvenzionate.
[2]La parte rimanente della riserva resta accreditata al conto individuale per una pensione differita che puo' essere in tale occasione convertita nella forma a capitale riservato.
[3]Nel caso di passaggio di un ufficiale della marina libera a quella sovvenzionata, si trasferisce la corrispondente riserva della Cassa degli invalidi, determinata con le norme da stabilire nel regolamento, alla Cassa pensioni per il personale dei servizi sovvenzionati. Tale riserva e' considerata come un versamento unico agli effetti del riconoscimento dei servizi arretrati secondo le norme della Cassa pensioni. E' data facolta' all'inscritto di riscattare a proprie spese e in cinque rate annuali gli anni di navigazione non coperti dalla riserva.
[4]La Cassa degli invalidi versera' alla Cassa pensioni per il personale delle aziende sovvenzionate le riserve come sopra spettanti al 1° gennaio 1914 agli ufficiali che a quel giorno si troveranno inscritti a questa seconda Cassa, i quali perderanno ogni diritto verso la Cassa invalidi.
[5]Il regolamente provvedera' a coordinare le disposizioni per la Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servigi marittimi sovvenzionati, approvato con R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, con quello contenuto nel presente articolo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
