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I crediti della Cassa degli invalidi, per quanto riguarda i contributi dovuti dagli equipaggi o da chi per essi, e dai proprietari od armatori, sono privilegiati allo stesso grado gia' assegnato dal Codice di commercio o da altre leggi ai crediti spettanti per lo stesso titolo alle gia' esistenti Casse degli invalidi della marina mercantile.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
