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[1]In deroga agli articoli 545 e 546 del Codice di commercio, sui salari e sugli altri emolumenti delle persone dell'equipaggio, il capitano, il proprietario o l'armatore, secondo i casi, deve ritenere le quote di contribuzione devolute sotto qualsiasi titolo, alla Cassa degli invalidi, a carico delle persone stesse.
[2]In conformita' pero' dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile, i proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili verso la Cassa degli invalidi del pagamento dei contributi dovuti dalle persone dell'equipaggio o tale responsabilita' non cessa anche nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
