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[1]In deroga agli articoli 545 e 546 del Codice di commercio, sui salari e sugli altri emolumenti delle persone dell'equipaggio, il capitano, il proprietario o l'armatore, secondo i casi, deve ritenere le quote di contribuzione devolute sotto qualsiasi titolo, alla Cassa degli invalidi, a carico delle persone stesse.

[2]In conformita' pero' dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile, i proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili verso la Cassa degli invalidi del pagamento dei contributi dovuti dalle persone dell'equipaggio o tale responsabilita' non cessa anche nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art31 · fonte del testo

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