Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli inscritti della gente di mare possono essere ammessi a far valere, a complemento dei periodi di navigazione richiesti per conseguire pensioni dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, quei periodi di navigazione che abbiano compiuto fra gli equipaggi di navi mercantili straniere ai servizi previsti dall'articolo 25 purche' versino in una o piu' rate, come sara' determinato dal regolamento, alla Cassa degli invalidi un contributo, pari a quello stabilito per l'inscritto e per l'armatore, per i periodi di navigazione compiuta sotto bandiera straniera.

[2]Le domande non possono essere accolte, se sia passato un triennio dalla fine della navigazione compiuta su navi straniere.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art30 · fonte del testo

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