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[1]Possono essere ammesse a contribuire alla Cassa degli invalidi della marina mercantile anche le persone che, pure appartenendo alla gente di mare, non esercitano la navigazione in virtu' di contratto di arruolamento in servizio di navi mercantili, da diporto o da pesca, ma disimpegnano servizi speciali quali il pilotaggio od altri simili, purche' la nave da essi impiegata sia munita di carte di bordo.
[2]In tal caso sono a carico delle persone stesse tutti i contributi dovuti alla Cassa.
[3]Qualora si tratti di navi appartenenti a corpi di piloti, sul ruolo di equipaggio non saranno inserite le notizie richieste dall'art. 521 del Codice di commercio.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
